Revenge Porn

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Cultura dominante della violenza

Revenge porn – in lingua italiana pornovendetta – è una pratica che indica la condivisione pubblica di immagini, o video, intimi tramite Internet, senza il consenso dei protagonisti degli stessi. E, in alcuni casi, le immagini vengono immortalate da un partner con consenso della vittima, in altri senza che la vittima ne sia a conoscenza.

La locuzione revenge porn si riferisce, genericamente, al caricamento di materiale sessuale esplicito, per vendicarsi dopo la fine di una relazione. Talvolta il termine viene utilizzato anche in contesti non propriamente vendicativi, come ad esempio la distribuzione di pornografia senza consenso.

C’è da dire che la cronaca ha dimostrato, come a perpetrare il ricatto sessuale, siano soprattutto persone legate alla vittima da un rapporto sentimentale (coniugi, compagni/e, fidanzati/e). Agiscono in seguito alla fine di una relazione per “punire”, umiliare o provare a controllare gli ex, facendo uso delle immagini o dei video in loro possesso.

Revenge porn e sexting

Di solito si usano selfie scattati dalla stessa vittima e inviati all’ex partner, oppure video e fotografie scattate in intimità, con l’idea che dovessero rimanere nella sfera privata oppure, addirittura, di scatti e riprese avvenuti di nascosto, senza che una delle parti ne fosse consapevole.

Il fenomeno del revenge porn è molto spesso legato a quello del sexting. Con questo termine si intende lo scambiarsi contenuti piccanti, attraverso smartphone e computer, molto di moda soprattutto tra i più giovani. Ad esempio la ragazza che invia al suo fidanzato,  lontano da lei, un selfie sensuale.

Il sexting si basa sulla libera volontà delle parti di scambiarsi messaggi di un determinato tipo e non costituisce un illecito. Risulta diverso quando il contenuto, sessualmente esplicito, è divulgato a terzi senza il consenso di chi è ritratto;  in questa ipotesi si configura il reato di revenge porn.

Le conseguenze, non solo psicologiche ma anche sociali, sono spesso devastanti per le vittime, anche per quelle che non arrivano al gesto estremo del suicidio.

I canali privilegiati

Telegram si conferma uno dei luoghi digitali (leciti), dove si consumano più spesso reati legati al sesso.

Recentemente, infatti, è stata scoperta l’esistenza di un canale di messaggistica istantanea e broadcasting, proprio su Telegram. 

Attraverso suddetta app è possibile la trasmissione diretta di audio, foto e video, verso i membri che si uniscono alla medesima chat di interesse.

Sono stati spiacevolmente accertati l’esistenza ed il contenuto di uno specifico canale, covo di soggetti virtualmente riuniti al fine di scambiare reciprocamente e diffondere materiale a contenuto esplicito, segnatamente pornografico o pedopornografico.

La chat all’interno della quale migliaia di persone, ogni giorno, pongono in scena il rito collettivo dello “stupro virtuale” di gruppo pullula di foto di ex compagne, fidanzate, mogli, ma anche di contenuti espliciti, aventi quali protagonisti soggetti minori di età.

Il tutto è posto in essere all’interno di uno spazio virtuale online, dunque accessibile a chiunque possa  rovinare una vita per sempre, attraverso una becera “vendetta”.

L’Art. 612-ter

Per quanto concerne la costruzione normativa (Art. 612-ter – Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti ) sembra essere una risposta ancora da perfezionare, recita: 

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000.

La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.
La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale.
Si procede tuttavia d’ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio”.

Tale fattispecie di reato viene collocata all’interno del Titolo XII sui  “delitti contro la persona” – Capo III “dei delitti contro la libertà individuale” – Sezione III “dei delitti contro la libertà morale”.

Definito reato plurioffensivo, esso tutela principalmente la libertà fisica e morale delle vittime (spesso donne), il loro onore, la loro reputazione e privacy. La libertà di vivere liberamente la propria vita sessuale, senza timore di divenire oggetto di squallidi ricatti.

Il fenomeno è complesso e molti/e si sono già interrogati in merito a come arginarlo

In questo senso l’educazione, unita a una potente revisione dei modelli culturali e sociali, può risultare una strategia per contrastare questa visione del mondo.

Educare alla parità e fornire uguali opportunità a entrambi i sessi permette di ripensare gli equilibri e i rapporti di potere. È inoltre importante educare alla differenza tra la pornografia mainstream e questi canali, non solo perché questi ultimi implicano soggetti non consenzienti. Ma perché questa assimilazione rischia di far passare una realtà come mera finzione.

Se nei filmati pornografici la recita è fruita come se fosse reale, nelle chat accade il contrario, col rischio che delle gravi violenze passino come semplici bravate.

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